L’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. La modalità di attribuzione della delega non è decisiva; essa, infatti, può essere conferita o con atto proprio oppure con ordine di servizio, purché vengano indicate:
- le ragioni della delega (ad esempio carenza di personale, assenza, vacanza o malattia);
- il nominativo del soggetto delegato.
Non è sufficiente, pertanto, l'indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega senza alcun riferimento alle generalità di chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta dall’art. 42 del D.P.R. 600/73. In altre parole, sono illegittime le deleghe “impersonali” e tale illegittimità si riflette sull’atto impositivo, rendendolo nullo.
È quanto ha sostenuto la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 11 dicembre 2015, n. 25017, pronuncia che va a inserirsi nel più recente orientamento della giurisprudenza della stessa Corte in tema di delega di firma.