Affinchè si configuri il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del D.Lgs. 74/2000 è indispensabile la presentazione della dichiarazione fiscale nella quale vi sia stato l’effettivo inserimento di elementi passivi fittizi, mentre le condotte prodromiche di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o altri documenti falsi restano del tutto irrilevanti, sul piano penale, non potendo essere punite neppure a titolo di tentativo. Deve pertanto essere mandato assolto, “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, il commercialista che ha registrato le fatture false per conto dei clienti se non è dimostrato l’inserimento delle stesse nelle varie dichiarazioni fiscali presentate.
È quanto emerge dalla sentenza 16 dicembre 2015, n. 49570, della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.