Esonero contributivo ridotto per le assunzioni a tempo indeterminato del 2016. È, infatti, terminata a fine anno 2015 la possibilità di usufruire dell’esonero triennale pari a € 8.060 per nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31.12. La Legge di Stabilità 2016 (commi dal 178 al 181) al fine di promuovere forme di occupazione stabile, riconosce una riduzione contributiva ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo. Il nuovo esonero è pari al 40% dei complessivi contributi a carico dei datori, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (con esclusione dei premi INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
Il bonus si applica alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (esclusi apprendisti e lavoro domestico) decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016 (per un periodo massimo di 24 mesi).
Risultano invariate rispetto al 2015 le condizioni per usufruirne pertanto si rimanda alla pagina speciale sull’esonero triennale istituita da Fondazione studi. L'esonero spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.