Un lavoratore che subisce un licenziamento dichiarato illegittimo può optare per la reintegra del posto di lavoro o per un'indennità pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre a un eventuale risarcimento riconosciuto dal giudice per le retribuzioni perse. La norma assegna al lavoratore 30 giorni di tempo per la scelta, a decorrere dalla comunicazione del deposito della sentenza con cui il giudice ha sancito la possibilità di scegliere tra reintegra e indennità. La Legge n. 92/2012 ha, poi, previsto che i tempi per la scelta partissero anche dall'invito del datore di lavoro a far riprendere le attività al lavoratore, ove fosse anteriore.
La Cassazione, però, con sentenza n. 203/2016 del 11 gennaio 2016, ha invece previsto che i 30 giorni per la scelta dell'indennità decorrano da quando si venga a conoscenza della decisione del giudice e quindi, ad esempio, dalla lettura della sentenza in aula o dalla data di notifica della sentenza depositata dalla controparte.