Notizia

Cassazione: cambiano i tempi per scegliere l'indennità

Pubblicato il 13 gennaio 2016 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

Un lavoratore che subisce un licenziamento dichiarato illegittimo può optare per la reintegra del posto di lavoro o per un'indennità pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre a un eventuale risarcimento riconosciuto dal giudice per le retribuzioni perse. La norma assegna al lavoratore 30 giorni di tempo per la scelta, a decorrere dalla comunicazione del deposito della sentenza con cui il giudice ha sancito la possibilità di scegliere tra reintegra e indennità. La Legge n. 92/2012 ha, poi, previsto che i tempi per la scelta partissero anche dall'invito del datore di lavoro a far riprendere le attività al lavoratore, ove fosse anteriore.



La Cassazione, però, con sentenza n. 203/2016 del 11 gennaio 2016, ha invece previsto che i 30 giorni per la scelta dell'indennità decorrano da quando si venga a conoscenza della decisione del giudice e quindi, ad esempio, dalla lettura della sentenza in aula o dalla data di notifica della sentenza depositata dalla controparte.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).