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Registro proporzionale per l’immobile in ristrutturazione

Pubblicato il 08 gennaio 2016 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

Con la sentenza 27 novembre 2015, n. 24258, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha chiarito che l’imposta di registro va applicata in misura proporzionale - anziché fissa – se all’atto della cessione l’immobile era ancora in fase di ristrutturazione e privo di categoria catastale. Il requisito necessario per l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa è la destinazione a uso abitativo; requisito che deve già sussistere al momento del trasferimento.


Nel caso di specie gli ermellini hanno potuto riscontrare che le unità immobiliari oggetto della cessione erano “in fase di ristrutturazione e successivo frazionamento e cambio di destinazione al fine di ricavarne alloggi residenziali”. Pertanto le dette unità immobiliari erano destinate a divenire abitative. Tuttavia tale circostanza non è apparsa decisiva in ordine all'applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale in quanto, scrive la Suprema Corte, “all'atto della cessione non era ancora ultimata la fase di ristrutturazione e l'immobile era sprovvisto di categoria catastale e quindi oggettivamente carente del requisito necessario (uso abitativo) per godere dell'imposta di registro in misura fissa”.

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