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La convenienza del nuovo forfettario

Pubblicato il 08 gennaio 2016 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

A seguito dell’abrogazione del regime dei minimi il Legislatore ha previsto nel nuovo regime forfettario la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostituiva dal 15% al 5% per le start up con l’intento di continuare ad agevolare l’avvio di nuove iniziative produttive. Nel calcolo della convenienza del regime tale riduzione di aliquota va aggiunta alla forfetizzazione dei costi e al regime previdenziale agevolato per artigiani e commercianti.


La Legge di Stabilità 2016 prevede per i contribuenti forfettari la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni, solo nell’ipotesi di inizio di una nuova attività. I soggetti che al termine del quinquennio agevolato con tassazione al 5% possederanno ancora i requisiti richiesti dalla Legge 190/2014 (art. 1 commi da 54 a 89) potranno continuare ad avvalersi del regime di favore transitando attraverso la tassazione al 15%.


Contemporaneamente viene definitivamente abrogato il regime previsto per l'imprenditoria giovanile ex D.L. 98/2011 per le nuove attività (c.d. “regime dei minimi”), poiché si prevede all’interno del forfettario (L. 190/2014) la suddetta possibilità di tassare in maniera più favorevole le start up ed inoltre viene cancellato il comma 65, art. 1 L. 190/2014 nella parte in cui ammetteva l’agevolazione prevista per i primi tre anni di attività consistente nella riduzione del reddito imponibile per 1/3.

 

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