Le “promesse di pagamento” non possono rilevare ai fini del “redditometro” se l’Ufficio non dimostra che il contribuente le ha rispettate nell’anno preso a riferimento. È quanto emerge dalla sentenza 682/01/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo.
La CTP di Bergamo ha accolto un ricorso proposto avverso un avviso di accertamento per IRPEF 2009 scaturito dall’acquisto di un immobile. L’immobile è costato al contribuente e alla moglie oltre 500 mila euro, e la controversia è sorta con riguardo a una parte del prezzo – 200 mila euro – che i due coniugi acquirenti, stando all’atto notarile, avrebbero dovuto corrispondere “entro e non oltre il 31 dicembre 2009”. Ma il ricorrente ha sostenuto di aver pagato i 200 mila euro con anticipi nell’anno 2008, mentre l’Ufficio, in ragione di quanto riportato in contratto, ha ritenuto attribuibile al periodo 2009 la somma in contestazione. Ebbene, la Commissione adita ha deciso la causa a favore del ricorrente.