La “trasformazione” (o “stabilizzazione”) del lavoratore, ai fini della fruizione dell’esonero triennale di cui all’art. 1, co. 118 e ss. della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2015), deve avvenire “spontaneamente” da parte del datore di lavoro, poiché – qualora la riqualificazione del rapporto di lavoro avvenisse a seguito di accertamento ispettivo, e in quindi indotta dall’ispettorato del lavoro – ciò comporterà l’impossibilità di vedersi riconosciuto il beneficio contributivo. Infatti, in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento da parte degli organi ispettivi, lo stesso s’intende “trasformato”, sin dal suo inizio, in un rapporto di lavoro subordinato; in altri termini, rientrerà nella disciplina dell’attività subordinata a far data dal momento in cui si verificano i requisiti della etero-direzione.
A chiarirlo è l’Interpello n. 2/2016 del Ministero del Lavoro.