Il comportamento del datore di lavoro che si sia sostanziato nel riconoscimento ad una lavoratrice, inquadrata come dirigente, di un trattamento retributivo inferiore non solo a quello degli altri responsabili aziendali maschi inseriti nella medesima categoria d’inquadramento, ma anche di altri lavoratori con qualifica di quadro o impiegato, integra gli estremi di un’evidente violazione delle disposizioni tese ad assicurare pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti di lavoro.
È questo il principio espresso dal Tribunale di Aosta, sezione lavoro, con la sentenza del 5 gennaio 2016, nella quale la datrice di lavoro, sul presupposto della intervenuta violazione degli articoli 25 e 28 del Dlgs 11 aprile 2006 n. 198, è stata condannata ad un risarcimento danni, in favore della dirigente, pari alle differenze salariali tra la retribuzione più bassa percepita in costanza di rapporto e la retribuzione maggiore riconosciuta, viceversa, ai funzionari di livello apicale.