Il vizio di sottoscrizione di un avviso di accertamento non può essere proposto per la prima volta in appello, in quanto non rientra nel novero delle nullità, rilevabili in ogni stato e grado del giudizio. Nel giudizio tributario, lo stesso vizio va fatto valere con la tempestiva proposizione del ricorso giurisdizionale (Cassazione, sentenza 381/2016).
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione contro una sentenza con cui la Ctr della Sardegna aveva dichiarato la nullità di un avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione. In particolare, il contribuente contestava all’Agenzia la mancata notifica della delega unitamente all’avviso, nonché di non aver provato l’appartenenza alla carriera direttiva del funzionario sottoscrittore.
Ad avviso della Ctr, tale motivo di appello era da ritenersi non soltanto fondato ma anche, e prima ancora, ammissibile in quanto, pur trattandosi di un motivo “nuovo”, ovvero proposto per la prima volta in sede di appello, farebbe valere una nullità rilevabile (anche d’ufficio) in ogni stato e grado.
La Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha sottolineato come la sentenza impugnata si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha escluso l’applicabilità del regime normativo (sostanziale e processuale) dei vizi di nullità alle ipotesi di nullità contemplate in ambito tributario, tra cui ricade quella del difetto di sottoscrizione di cui all’articolo 42, comma 3, del D.P.R. 600/1973.
La specialità della materia tributaria rispetto al diritto amministrativo ha legittimato il legislatore “a
ricomprendere nella categoria unitaria della "nullità tributaria" indifferentemente tutti i vizi ritenuti tali da inficiare la validità dell'atto tributario, riconducendoli, indipendentemente dalla peculiare natura di ciascuno, nello schema della invalidità - annullabilità, dovendo essere gli stessi tempestivamente fatti valere dal contribuente mediante impugnazione da proporsi, con ricorso, entro il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 in difetto del quale il provvedimento tributario - pure se affetto da vizi "nullità" - si consolida, divenendo definitivo e legittimando l'Amministrazione finanziaria alla riscossione coattiva della imposta”.
Ne consegue che il vizio di sottoscrizione va fatto valere esclusivamente con il ricorso di primo grado, non essendo nemmeno ammesso un potere suppletivo del giudice mediante la sua rilevabilità d’ufficio.