Introdotto un meccanismo di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con il duplice fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione e di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo.
Come stabilito dal Jobs Act, i datori di lavoro privati che a partire dal 1° gennaio 2016 procedono alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono (art. 54 c.2 D.Lgs. n.81/15) dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione.
Sono richiesti però, due ulteriori requisiti per l’utilizzo di questo beneficio.
Il primo è che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro (comprese, quindi, le rivendicazioni relative alla cessazione del rapporto), atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione (anche presso i Consigli provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro).
Il secondo requisito è che il datore di lavoro non receda dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa, o per giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi successivi alle assunzioni (non è consentito, quindi, nei 12 mesi successivi l’assunzione, il recesso per motivi economici).