Notizia

Licenziamento legittimo se si lede il vincolo fiduciario

Pubblicato il 28 gennaio 2016 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

Nel rapporto di lavoro dirigenziale è centrale l’elemento fiduciario ai fini del licenziamento disciplinare. A stabilirlo è la sentenza n. 24941/2015 della Corte di Cassazione (riportata dal Sole24Ore), che ha avuto modo di fornire importanti precisazioni sull’argomento. Il caso posto all’attenzione della Suprema Corte ha origine dall’impugnazione promossa da una dirigente apicale alla sentenza della Corte d'appello di Roma, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato da un ente previdenziale privato.

La decisione del datore di lavoro era stata motivata per l'irregolare e lacunosa redazione del lavoratore della bozza di bilancio, in cui risultavano disattese le modalità indicate dal Presidente della Cassa. D’accordo con la Corte d’appello di Roma, anche la Cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui, sia per i dirigenti apicali che per quelli medi o minori, il rapporto fiduciario è suscettibile di essere leso anche dalla mera inadeguatezza rispetto ai compiti assegnati. Pertanto, il datore di lavoro è legittimato a intimare il licenziamento per giusta causa.


Il rapporto di lavoro dirigenziale, infatti, si contraddistingue per l'importanza riconosciuta alla fiducia che lega le parti, così che anche la semplice negligenza può ritenersi idonea a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio ...

Scadenza del 16 settembre 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 settembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 settembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).