La Commissione tributaria provinciale di Vicenza, con la sentenza 792/4/15, afferma che non è elusiva una serie di operazioni di riorganizzazione aziendale previste dall'ordinamento che hanno determinato il conseguimento di vantaggi fiscali. Nonostante l'atto di accertamento fosse stato emanato in relazione al vecchio art. 37-bis del D.P.R. 600/73, la commissione ammette che la nuova normativa sull'abuso del diritto riconosce la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali distinti e tra operazioni che comportano un diverso carico fiscale. Le operazioni contestate dagli uffici erano riconducibili al cosiddetto leveraged cash out preceduto dalla rivalutazione delle partecipazioni dei soci e in contenzioso davanti alla Commissione tributaria provinciale e regionale.