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Bancarotta. Cassazione. Niente «cancellazione» del reato minore anche per fatti accaduti prima della riforma del 2010

Pubblicato il 29 gennaio 2016 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

La Terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 3539 depositata il 27 gennaio, ha affermato che la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte concorre con la bancarotta per distrazione in quanto i due delitti presentano differenze strutturali e tutelano diversi interessi: il delitto tributario è preposto a garantire l'interesse fiscale attraverso la riscossione coattiva e si configura come reato di pericolo, l'altro invece tutela gli interessi dei creditori e rappresenta un reato di danno. Per i giudici di legittimità concorrono due delitti. Secondo la sentenza non si può affermare che le due fattispecie regolino la stessa materia e quindi il bene giuridico protetto è differente. Il reato tributario, infatti, sanziona condotte che pregiudicano l'interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, mentre la violazione fallimentare tutela l'interesse dei creditori.

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Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

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