Nel caso di procedura concorsuale l’organo della procedura non è obbligato a registrare la nota di variazione in diminuzione emessa dal cedente/prestatore nel registro delle fatture emesse, con le conseguenza di non rendersi debitore della relativa imposta, che sarà assolta virtualmente dallo Stato. Tale regola non si applica nel caso piani di ristrutturazione dei debiti o nel caso di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. È quanto chiarito dall’Amministrazione in risposta ai quesiti posti dalla stampa specializzata nel corso di Telefisco 2016.