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Note di variazione: nelle procedure concorsuali l’IVA la paga lo Stato

Pubblicato il 29 gennaio 2016 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

Nel caso di procedura concorsuale l’organo della procedura non è obbligato a registrare la nota di variazione in diminuzione emessa dal cedente/prestatore nel registro delle fatture emesse, con le conseguenza di non rendersi debitore della relativa imposta, che sarà assolta virtualmente dallo Stato. Tale regola non si applica nel caso piani di ristrutturazione dei debiti o nel caso di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. È quanto chiarito dall’Amministrazione in risposta ai quesiti posti dalla stampa specializzata nel corso di Telefisco 2016.

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Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

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Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

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Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

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