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Note di variazione: nelle procedure concorsuali l’IVA la paga lo Stato

Pubblicato il 29 gennaio 2016 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

Nel caso di procedura concorsuale l’organo della procedura non è obbligato a registrare la nota di variazione in diminuzione emessa dal cedente/prestatore nel registro delle fatture emesse, con le conseguenza di non rendersi debitore della relativa imposta, che sarà assolta virtualmente dallo Stato. Tale regola non si applica nel caso piani di ristrutturazione dei debiti o nel caso di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. È quanto chiarito dall’Amministrazione in risposta ai quesiti posti dalla stampa specializzata nel corso di Telefisco 2016.

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Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
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Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).