L'Inps con messaggio n. 494 del 4 febbraio 2016, ha fatto alcune precisazioni in merito alla compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l'indennità di disoccupazione NASpI.
A tal proposito, l'Istituto di previdenza ha spiegato che sono cumulabili le indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivi di euro 3.000 per anno civile. Eventualmente rivalutabili di anno in anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Per i compensi che superano, invece, il limite di 3.000 euro per anno civile, va applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventualmente cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.
Ne consegue che nel caso di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell’indennità NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps in via preventiva il compenso derivante dall'attività svolta. Viceversa, la comunicazione dovrà essere effettuata prima che il compenso determini il superamento del limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalla indennità NASpI.