Il socio della Srl a ristretta base partecipativapuò ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento per Irpef fondato sullapresunzione di distribuzione tra i soci degli utili non dichiarati dallasocietà dimostrando la propria estraneità alla gestione societaria. È quantoemerge dall’ordinanza 2 febbraio 2016, n. 1932, della Sesta Sezione Civile – Tdella Cassazione. Nel caso di società di capitali a ristretta base sociale, èlegittima, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, la presunzionedi distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati. Sitratta di un principio che, sebbene enunciato spesso nell'ambito dicontroversie in cui i (pochi) soci della società di capitale erano (anche)legati tra loro da rapporti di parentela o di coniugio, non postulanecessariamente l'esistenza di tali rapporti, poiché deriva dalla regola dicomune esperienza secondo cui dalla ristrettezza della base sociale discende -secondo l’id plerumque accidit e salva la possibilità del contribuente dioffrire la prova contraria - un elevato grado di compartecipazione dei socialla gestione della società e di reciproco controllo tra i soci medesimi; ilche legittima, anche quando i soci non siano legati da rapporti familiari, lapresunzione che gli stessi siano edotti degli affari sociali, e quindi sianoconsapevoli dell'esistenza di utili extrabilancio e se li distribuiscano inproporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale. E allora nelcaso di specie la CTR ha fatto buongoverno di tale principio “in quanto haaccertato l’estraneità del contribuente alla gestione e conduzione societaria eda tale accertamento ha desunto, con ragionamento induttivo non censurabile conil mezzo di cui all’art. 360 n. 3 c.c., che nel caso in esame non potesse farsiapplicazione della massima di comune esperienza, su cui poggia la presunzionedi distribuzione degli utili extrabilancio, che dalla ristrettezza della basesociale inferisce un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestionedella società e di reciproco controllo tra i soci medesimi”.