L’accertamento è pienamente legittimo anche quando la permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione Finanziaria presso la sede del contribuente si sia protratta oltre il termine previsto dall’articolo 12 comma 5 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente). Tale norma individua un termine che è meramente ordinatorio, posto che nessuna disposizione lo dichiara perentorio o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla “ratio” delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti del fisco. La verifica “lunga”, tuttavia, è una irregolarità che può essere segnalata al Garante. Come evidenziato dalla sentenza n. 19338/2011 della Sezione Quinta della Cassazione, possono essere segnalate al Garante del contribuente le eventuali irregolarità commesse dai verificatori durante l’ispezione, tra le quali deve ricomprendersi anche la ingiustificata protrazione delle operazioni di verifica. Il contribuente, infatti, può fare verbalizzare osservazioni e rilievi e può rivolgersi al Garante il quale, in seguito alla segnalazione, esercita i poteri istruttori richiesti dal caso, richiamando gli uffici al rispetto di quanto previsto dallo Statuto. Ove il Garante rilevi comportamenti che "determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenza negative nei loro rapporti con l'amministrazione" trasmette le relative segnalazioni ai titolari degli organi dirigenziali "al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare”.