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Rinuncia ai crediti con sostitutiva

Pubblicato il 13 febbraio 2016 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Rinuncia ai crediti dei soci con dichiarazione sostitutiva anche se il costo fiscale coincide con il valore nominale. Le società che ottengono la remissione di debiti devono richiedere ai soci la comunicazione del valore fiscale del credito rinunciato, per verificare l’eventuale importo da assoggettare a tassazione a norma dell’articolo 88, comma 2-bis, Tuir in vigore dal 1° gennaio 2016. In mancanza di dichiarazione, il valore si intende pari a zero e tutta la rinuncia genera una sopravvenienza attiva. Come chiarito dal documento Oic 28, la rinuncia al credito (sia finanziario che commerciale) va rilevata contabilmente nel patrimonio netto della debitrice utilizzando una apposita voce delle altre riserve. Dal punto di vista fiscale, pur in assenza di transito dal conto economico, il venir meno di debiti può generare sopravvenienze attive ai sensi dell’articolo 88, Tuir. L’articolo 13, D.Lgs. 147/2015 ha modificato radicalmente il regime di queste sopravvenienze, stabilendo (nuovo comma 4-bis

, articolo 88, Tuir) l’imponibilità, in capo alla partecipata, delle rinunce ai crediti effettuate dai soci per l’importo che eccede il valore fiscale del credito. La norma, che ha effetto dall’esercizio 2016 e dunque interessa le rinunce effettuate a partire dal 1° gennaio scorso, intende colpire i salti di imposta che potevano verificarsi, in forza del regime precedente, quando il socio, generalmente nell’ambito di operazioni di sostegno finanziario alla partecipata in crisi, acquisisce il credito da terzi ad un corrispettivo inferiore al valore nominale, procedendo poi alla rinuncia. Le novità introdotte dal D.Lgs. 147/2015 riguardano la disciplina del reddito di impresa delle società sia in regime Ires (società di capitali) che Irpef (società di persone). Esse non si estendono invece all’Irap delle società di capitali, tributo la cui base imponibile è determinata esclusivamente sulle risultanze del conto economico civilistico. Le società debitrici, che in base a corretti principi contabili iscrivono la rinuncia nel patrimonio netto, senza transito dal conto economico, non dovranno dunque apportare, nella dichiarazione Irap, alcuna variazione in aumento anche se il valore fiscale del credito rinunciato è inferiore a quello nominale. Anche per le imprese Irpef, la rinuncia non genererà mai una tassazione regionale dato che, per questi contribuenti, le sopravvenienze attive non costituiscono componenti positivi rilevanti all’Irap.

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