Notizia

Trasformazione, attività decisiva

Pubblicato il 16 febbraio 2016 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Le disposizioni previste per le assegnazioni e per le cessioni si applicano alle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni agevolabili che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici. Il primo requisito è il tipo di attività svolta: le società devono avere quale oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e/o la gestione di beni iscritti in pubblici registri non strumentali nell’attività propria. Quando questa verifica dovrà essere fatta? Sembra corretto dire al momento della trasformazione. Un altro aspetto rilevante è se l’attività svolta deve essere valutata solo sulla base degli aspetti formali (oggetto sociale statutario e/o elementi ricavati dal bilancio) oppure se si deve avere riguardo agli aspetti sostanziali. Sembra corretto dare rilevanza agli aspetti sostanziali e quindi alla tipologia di attività effettivamente esercitata. Con riferimento a questo istituto giuridico possiamo delineare i seguenti ulteriori aspetti: nella trasformazione in società semplice non è dovuta l’imposta di registro sugli immobili in quanto gli stessi rimangono nel patrimonio sociale; la trasformazione in società semplice comporta l’applicazione dell’Iva, se dovuta, ai sensi dell’articolo 2, punto 5, D.P.R. 633/1972, trattandosi di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Dopo la trasformazione, la società semplice non è più soggetto passivo Iva in quanto la mera gestione di beni immobili non è attività commerciale; in capo ai soci il costo fiscalmente riconosciuto delle quote va aumentato dell’importo assoggettato a imposta sostitutiva; sarà opportuno valutare gli effetti della trasformazione sulle riserve di utili di una società di capitali già presenti in bilancio.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).