Le disposizioni previste per le assegnazioni e per le cessioni si applicano alle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni agevolabili che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici. Il primo requisito è il tipo di attività svolta: le società devono avere quale oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e/o la gestione di beni iscritti in pubblici registri non strumentali nell’attività propria. Quando questa verifica dovrà essere fatta? Sembra corretto dire al momento della trasformazione. Un altro aspetto rilevante è se l’attività svolta deve essere valutata solo sulla base degli aspetti formali (oggetto sociale statutario e/o elementi ricavati dal bilancio) oppure se si deve avere riguardo agli aspetti sostanziali. Sembra corretto dare rilevanza agli aspetti sostanziali e quindi alla tipologia di attività effettivamente esercitata. Con riferimento a questo istituto giuridico possiamo delineare i seguenti ulteriori aspetti: nella trasformazione in società semplice non è dovuta l’imposta di registro sugli immobili in quanto gli stessi rimangono nel patrimonio sociale; la trasformazione in società semplice comporta l’applicazione dell’Iva, se dovuta, ai sensi dell’articolo 2, punto 5, D.P.R. 633/1972, trattandosi di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Dopo la trasformazione, la società semplice non è più soggetto passivo Iva in quanto la mera gestione di beni immobili non è attività commerciale; in capo ai soci il costo fiscalmente riconosciuto delle quote va aumentato dell’importo assoggettato a imposta sostitutiva; sarà opportuno valutare gli effetti della trasformazione sulle riserve di utili di una società di capitali già presenti in bilancio.