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Stop alla rilevanza della rendita del fabbricato

Pubblicato il 16 febbraio 2016 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Dubbi sulla determinazione del valore catastale dei terreni agricoli quando su di essi insistono anche fabbricati rurali. Sia nella procedura della assegnazione agevolata dei beni immobili ai soci sia nella trasformazione della società in società semplice, il valore normale degli immobili può essere determinato in misura pari a quello risultante moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti determinati ai fini dell’imposta di registro (articolo 1, comma 117, L. 208/2015). Si presenta, tuttavia, il problema delle modalità di determinazione del valore catastale degli immobili (terreni agricoli e fabbricati rurali) da contrapporre al costo di acquisto al fine di determinare la plusvalenza tassabile con l’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società di comodo in due anni nell’ultimo triennio). Per i terreni agricoli la regola è la moltiplicazione del reddito dominicale per il coefficiente 112,5 ovvero il coefficiente 90 dopo aver rivalutato la rendita del 25%. Ma si pone il problema di stabilire se nella determinazione del valore catastale degli immobili in sede di assegnazione o trasformazione agevolata si debba assumere anche la rendita catastale delle abitazioni rurali e dei fabbricati agricoli strumentali da moltiplicare per gli appositi coefficienti (126 per le abitazioni, 63 per i fabbricati di categoria D eccetera). Sulla base della prassi corrente la rendita catastale dei fabbricati rurali dovrebbe essere ignorata al fine della valutazione automatica dei terreni agricoli.

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