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Omesse ritenute leggere

Pubblicato il 16 febbraio 2016 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Niente penale se l’omesso versamento di ritenute è di ammontare inferiore alle soglie di rilevanza penale previste oggi per la configurazione del delitto di cui all’articolo 10-bis, D.Lgs. 74/2000, anche se il fatto è antecedente al 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore della revisione del sistema sanzionatorio penal-tributario operata dal D.Lgs. 158/2015). In tal caso il contribuente deve essere assolto dall’incriminazione con la formula di assoluzione piena «il fatto non sussiste». Questo quanto affermato dalla Corte di cassazione, sez. penale, nella sentenza n. 6105 depositata il 15 febbraio.

 

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Imposta di bollo registri contabili 2024

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Scadenza del 30 aprile 2025
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

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