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Omesse ritenute leggere

Pubblicato il 16 febbraio 2016 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Niente penale se l’omesso versamento di ritenute è di ammontare inferiore alle soglie di rilevanza penale previste oggi per la configurazione del delitto di cui all’articolo 10-bis, D.Lgs. 74/2000, anche se il fatto è antecedente al 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore della revisione del sistema sanzionatorio penal-tributario operata dal D.Lgs. 158/2015). In tal caso il contribuente deve essere assolto dall’incriminazione con la formula di assoluzione piena «il fatto non sussiste». Questo quanto affermato dalla Corte di cassazione, sez. penale, nella sentenza n. 6105 depositata il 15 febbraio.

 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).