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Omesse ritenute leggere

Pubblicato il 16 febbraio 2016 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Niente penale se l’omesso versamento di ritenute è di ammontare inferiore alle soglie di rilevanza penale previste oggi per la configurazione del delitto di cui all’articolo 10-bis, D.Lgs. 74/2000, anche se il fatto è antecedente al 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore della revisione del sistema sanzionatorio penal-tributario operata dal D.Lgs. 158/2015). In tal caso il contribuente deve essere assolto dall’incriminazione con la formula di assoluzione piena «il fatto non sussiste». Questo quanto affermato dalla Corte di cassazione, sez. penale, nella sentenza n. 6105 depositata il 15 febbraio.

 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).