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Omesse ritenute leggere

Pubblicato il 16 febbraio 2016 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Niente penale se l’omesso versamento di ritenute è di ammontare inferiore alle soglie di rilevanza penale previste oggi per la configurazione del delitto di cui all’articolo 10-bis, D.Lgs. 74/2000, anche se il fatto è antecedente al 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore della revisione del sistema sanzionatorio penal-tributario operata dal D.Lgs. 158/2015). In tal caso il contribuente deve essere assolto dall’incriminazione con la formula di assoluzione piena «il fatto non sussiste». Questo quanto affermato dalla Corte di cassazione, sez. penale, nella sentenza n. 6105 depositata il 15 febbraio.

 

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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).