Se il leasing abitativo era un tipo di locazione finanziaria teoricamente praticabile, di fatto erano sporadici i casi di stipula di questi contratti, perché non utili né convenienti. La Legge di Stabilità per il 2016 ha inteso invece codificare questa particolare tipologia di leasing, dotandolo di alcuni vantaggi fiscali. La nuova normativa sul leasing abitativo è stata oggetto di due recenti studi del Consiglio Nazionale del Notariato: lo studio n. 4-2016/T (dedicato agli aspetti tributari) e lo studio n. 38/2016/C, diffuso ieri, dedicato all’inquadramento civilistico di questa materia. La L. 280/2015 non dice nulla sul punto dell’oggetto del contratto di leasing abitativo, in quanto, ovviamente, presuppone che oggetto del contratto di leasing abitativo debba essere un’abitazione (e non solo un fabbricato di fatto destinato ad abitazione, ma anche censito in Catasto come tale). Si può trattare indifferentemente di abitazioni nuove o usate e di abitazioni cedute da un’impresa costruttrice, da un’impresa non costruttrice o da un soggetto che non esercita attività d’impresa. Altrettanto ovviamente, il nuovo contratto di leasing abitativo può avere a oggetto le pertinenze di un’abitazione (dato che il regime giuridico del bene principale “trascina” quello delle sue pertinenze, ai sensi dell’articolo 818, cod. civ.), senza limiti di tipologia e di numero, dato che la legge sul leasing abitativo non dice nulla di limitativo sul punto. Oggetto di leasing abitativo possono essere sia pertinenze acquistate unitamente al bene principale, sia pertinenze acquistate separatamente da esso.