Errori sull’esercizio di competenza con sanzione ridotta: ma come per l’applicazione della recidiva e delle aggravanti si pongono una serie di dubbi che richiedono al più presto chiarimenti ufficiali. Il nuovo regime sanzionatorio per la dichiarazione infedele prevede attenuanti nelle ipotesi di errori di competenza di elementi che hanno concorso alla formazione del reddito imponibile. Sul punto la relazione illustrativa afferma che «si tratta esclusivamente delle ipotesi in cui l’anticipazione o la posticipazione dell’elemento reddituale non abbia prodotto alcun vantaggio nei confronti del contribuente». Tale affermazione, però, non sembra molto conferente rispetto al testo normativo: essa infatti non dà rilievo al danno erariale (previsto dalla legge), ma al “vantaggio” per il contribuente. La casistica è in realtà molto variegata e spesso questi rilievi concernono anche importi significativi per cui l’applicazione della sanzione fissa rispetto a una proporzionale (per quanto ridotta) determina significative differenze. È auspicabile, quindi, che intervengano presto direttive in tal senso che possibilmente si attengano al dettato normativo e non alle considerazioni della relazione illustrativa, evitando che il danno all’Erario” sia differentemente interpretato da ufficio a ufficio.