Il Dipartimento delle finanze, con risoluzione numero 1 di ieri, interviene nuovamente sull’intricata norma relativa ai comodati, confermando le indicazioni già fornite a Telefisco 2016 e alla Cna. Le conferme riguardano il concetto di “immobile” che deve essere riferito alle sole unità immobiliari abitative. Secondo il Ministero la norma si colloca nell’ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove questa richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo. In merito alla registrazione del contratto di comodato, vengono confermate le indicazioni già data con la nota del 29 gennaio, e quindi l’obbligo di registrare il contratto entro 20 giorni, con la precisazione che l’agevolazione Imu decorre dalla data del contratto di comodato e non da quello della registrazione. Si precisa poi che anche per i contratti verbali di comodato occorre avere riguardo alla data di conclusione del contratto, ai fini della decorrenza dell’agevolazione. Per quanto riguarda le pertinenze che vengono concesse in comodato unitamente all’abitazione è precisato che anche per queste si renderà applicabile il trattamento di favore previsto per l’abitazione, tuttavia nei limiti comunque fissati dall’articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011, o nei limiti di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. È, infine, trattato il caso delle abitazioni rurali a uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, DL 557/1993, o di quelle destinate ad abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricola assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero di giornate lavorative superiori a 100. Secondo il Mef, il possesso di questo immobile sebbene abitativo non preclude l’accesso all’agevolazione, poiché è stato lo stesso Legislatore che, al verificarsi delle suddette condizioni, lo ha considerato strumentale all’esercizio dell’agricoltura e non abitativo.