Le deleghe di firma rilasciate dal direttore dell’ufficio fiscale, per consentire ai propri funzionari di sottoscrivere gli avvisi di accertamento, non possono essere «a tempo indeterminato». Di contro, le stesse devono contenere una data di inizio e una data di fine, coerentemente con quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 22803/2015, secondo cui le deleghe devono necessariamente prevedere un «termine di validità».