A distanza di un mese dall’entrata in vigore delle nuove regole in materia di collaborazioni autonome (articoli 2 e 54 del D.Lgs. 81/15), il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti interpretativi, ma soprattutto le istruzioni operative agli ispettori del lavoro chiamati a verificare il rispetto della nuova normativa (Circolare n.3 del 1° febbraio 2016).
A questo riguardo, la Circolare si premura anzitutto di preannunciare l’intenzione della Direzione generale dell’attività ispettiva di avviare nel corso del 2016 specifiche campagne ispettive, in particolare nel settore dei call center.
Il che, del resto, era ampiamente prevedibile: l’incentivazione del lavoro subordinato, reso più conveniente e più flessibile, non poteva che accompagnarsi ad una maggiore severità nella verifica ispettiva circa la genuinità delle collaborazioni autonome.
Ma l’aspetto più interessante toccato dalla circolare sono certamente le indicazioni agli ispettori su quando e come determinare quella «applicazione della disciplina del lavoro subordinato» che la nuova norma di legge fa scattare in presenza della cosiddetta etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuatività della prestazione (i tre requisiti devono ricorrere congiuntamente, come precisa la Circolare stessa). E quindi, in primo luogo, il Ministero si preoccupa di definire, ad uso degli ispettori, la nozione di etero-organizzazione, che negli anni a venire segnerà il confine tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.