La Cassazione, con sentenza 1350 del 26 gennaio 2016, ha ribadito che il diritto di sciopero non può essere invocato per giustificare il rifiuto di una sola parte dei propri compiti, consistente nella sostituzione, dovuta contrattualmente, di un collega assente.
Assimilando tale comportamento al cosiddetto sciopero delle mansioni, i giudici hanno ritenuto che tale comportamento travalicasse il legittimo esercizio di sciopero, risolvendosi in un inadempimento contrattuale del lavoratore.
Nel caso di specie, il lavoratore era stato sanzionato dall’azienda con quattro giorni di sospensione dal lavoro per essersi rifiutato, nell’arco di più giorni, di sostituire un collega assente, a fronte di un espresso obbligo in tal senso contenuto nell’accordo sindacale applicato. Tale accordo prevedeva che la sostituzione, anche se svolta oltre il normale orario di lavoro, fosse remunerata con una quota di retribuzione inferiore alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Il dipendente si giustificava affermando che il rifiuto di sostituire il collega assente doveva considerarsi quale esercizio del diritto di sciopero, in adesione all’agitazione sindacale proclamata dal sindacato di appartenenza.