Notizia

Comporto: licenziamento illegittimo se assenza riferita alla Legge 104/92

Pubblicato il 19 febbraio 2016 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3065 del 17 febbraio 2016, ha respinto il ricorso presentato dal datore di lavoro, affermando che, qualora l’assenza del lavoratore sia imputabile ad un permesso ex lege n. 104/92 non considerato dal datore di lavoro, il licenziamento per superamento del periodo di comporto è illegittimo.


Nel corso del processo era stato accertato che prima dell’ultimo giorno di aspettativa non retribuita, la lavoratrice aveva chiesto e ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap grave da cui derivava il diritto ai permessi ex art. 33 legge n. 104/92, aveva presentato istanza per la loro fruizione e questi erano stati accordati proprio l’ultimo giorno di aspettativa non retribuita. Tali permessi erano stati chiesti oltre un mese prima alla società datrice di lavoro.


In merito alla comunicazione che l’INPS deve di propria iniziativa inoltrare al datore di lavoro, un eventuale ritardo dell’Istituto previdenziale non può ridondare a danno della dipendente.


La fruizione dei permessi ex lege n. 104/92, inoltre, non presuppone un previo rientro in servizio dopo un periodo di assenza per malattia o aspettativa (non essendo – questa – una condizione prevista dalla legge), ma soltanto l’attualità del rapporto di lavoro.


Poiché l’assenza dal lavoro nel giorno successivo al termine dell’aspettativa non retribuita era imputabile a permesso ex lege n. 104/92 e non ad assenza, non si era verificato nel caso di specie quel superamento del periodo massimo di comporto che la società aveva posto a base dell’intimato licenziamento.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

I soggetti ISA / forfetari che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.Termine e...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...