Riproposta la staffetta generazionale con una nuova sperimentazione dettata dalla Legge di Stabilità 2016 (n. 208/15 comma 284).
I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, possono ridurre l’orario di lavoro in misura compresa tra il 40 e il 60%, ottenendo mensilmente dal datore una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore stesso, relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.
L’importo corrisposto non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa (a carico della finanza pubblica) commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
Le specifiche dettate dalla normativa in oggetto sono le seguenti:
- ci sia accordo tra le parti;
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il dipendente (iscritto ad una delle gestioni pensionistiche proprie del settore privato), titolare di un rapporto a tempo pieno e indeterminato, deve maturare entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ed aver già maturato, al momento della trasformazione del rapporto, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al medesimo trattamento;
- la riduzione dell'orario di lavoro deve essere prevista in misura compresa tra il 40 e il 60%.