Notizia

L’omesso versamento dei contributi non è più reato

Pubblicato il 26 febbraio 2016 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016, dal 6 febbraio 2016 non è più perseguibile penalmente chi non versa i contributi previdenziali, se tale omissione non supera la soglia di 10.000 euro annui.


L’art. 3, co. 6 del D.Lgs. n. 8/2016 interviene a sostituire il comma 1 bis dell’art. 2 del D.L. n. 463/83, che puniva con la reclusione fino a tre anni, prima dell’intervento di riforma, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.


Nella nuova formulazione in vigore dal 6 febbraio 2016, la perseguibilità penale dell’illecito (ancora con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro) è confermata soltanto quando l’omesso versamento delle ritenute è riferito ad un importo superiore a 10.000 euro annui. Al di sotto di tale soglia, l’omissione è punita soltanto con una sanzione amministrativa pecuniaria, da individuarsi tra il minimo di 10.000 ed il massimo di 50.000 euro, limiti individuati dalla nuova disposizione.


Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.


Le nuove norme dunque non hanno depenalizzato tout court l’omesso versamento degli importi dichiarati come ritenuti dalla retribuzione a titolo previdenziale ed assistenziale, ma hanno introdotto un duplice regime, dipendente dalla soglia dei 10.000 euro annui, il cui superamento conferma la natura penale dell’illecito. Al di sotto di tale importo si applica soltanto la sanzione amministrativa pecuniaria, nei limiti degli importi introdotti dalla nuova norma.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 27 gennaio 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre 2024 (soggetti mensili) e al qua...

Scadenza del 31 gennaio 2025
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del quarto trimestre 2024 relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo S...

Scadenza del 31 gennaio 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di dicembre 2024 relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da ...

Scadenza del 31 gennaio 2025
Accise Autotrasportatori

Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al quarto trimestre 2024 per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell&rsquo...