In materia di accertamento dell'IVA, il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/72, il quale autorizza l'accertamento anche in base ad altri documenti o scritture contabili (diverse da quelle previste dalla legge) o ad altri dati e notizie raccolti nei modi prescritti dagli articoli precedenti, potendo le conseguenti omissioni o false o inesatte indicazioni essere indirettamente desunte da tali risultanze, ovvero anche all'esito dell'acquisizione di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente medesimo. È quanto ha affermato la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza 19 febbraio 2016 n. 3279. La controversia concerne un accertamento di maggiori imposte spiccato nei confronti di una Srl in liquidazione. La CTR aveva escluso che l’Ufficio potesse ricorrere al metodo induttivo avendo la società un bilancio “ineccepibile”. Ora la Commissione dovrà riesaminare il caso in sede di rinvio.