Irrilevante il possesso di immobili non a uso abitativo. Così come l’appartamento in comodato al figlio, anche l’“abitazione principale” del papà non deve essere “di lusso”. Registrazione del contratto verbale con modello 69. Sono alcuni dei chiarimenti sull’agevolazione forniti dal dipartimento delle Finanze con la Risoluzione 1/2016.
Ai quesiti pervenuti, il dipartimento delle Finanze risponde con la risoluzione in commento del 17 febbraio 2016 e chiarisce alcuni interrogativi in materia di applicazione dell’Imu e della Tasi in relazione alle agevolazioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 10, Legge 208/2015).
La nuova disciplina, ricordiamo, taglia del 50% la base imponibile Imu e Tasi degli immobili dati in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli, quindi), che li utilizzano come abitazione principale, ossia vi hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale. Le condizioni sono che:
- gli immobili non appartengano alle categoria considerate “di lusso” (A/1, A/8, e A/9);
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia (ovvero, oltre a quello concesso in comodato, un altro nello stesso comune, adibito a propria abitazione principale);
- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune dell’abitazione messa a disposizione del parente.