La fattura che descrive in maniera troppo generica l’oggetto dell’operazione, ad per esempio «servizi giuridici resi fino ad oggi», senza specificare l’entità e il periodo di esecuzione delle prestazioni, non è conforme alle prescrizioni della direttiva e non consente pertanto al destinatario, fintanto che non sia integrata degli elementi mancanti, di esercitare il diritto alla detrazione. Questo il parere formulato dall’avvocato generale della corte di giustizia Ue nelle conclusioni presentate il 18 febbraio 2016 nel procedimento C-516/14, concernente l’interpretazione dell’articolo 226 della Direttiva 2006/112/Ce sul contenuto obbligatorio della fattura, in particolare il punto 6), che impone di specificare «la quantità e la natura dei beni ceduti o l’entità e la natura dei servizi resi» e il punto 7), che richiede l’indicazione della «data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi»..