Prescrizione ampia per il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza. Viene confermata dalla Cassazione, sentenza n. 6884 depositata ieri, la condanna a carico del presidente del consiglio di amministrazione e del direttore generale di una cooperativa che non avevano indicato nei bilanci una fideiussione e ne avevano omesso la comunicazione ai revisori. In questo modo a essere violato è stato l’articolo 2638, cod. civ., articolo che in realtà prevede due fattispecie: una è rappresentata da un reato di semplice condotta integrato sia dalla omessa comunicazione di informazioni dovute sia dal ricorso a mezzi fraudolenti per nascondere all’organo di vigilanza l’esistenza di fatti rilevanti per la situazione patrimoniale della società; l’altra è costituita da un delitto di evento per la cui realizzazione è necessario che si sia verificato un ostacolo effettivo e rilevante all’attività di vigilanza. Due autonome fattispecie di reato dunque, ma quando a venire omesse sono informazioni dovute, allora si configura un concorso formale di reati, caratterizzato dalla contemporanea violazione di diverse disposizioni di legge con una sola omissione.