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Il controllo sintetico è nullo senza contraddittorio

Pubblicato il 24 febbraio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Prima di emettere un accertamento sintetico, basato sul cosiddetto redditometro, l’ufficio deve chiamare il contribuente. La mancata instaurazione del contraddittorio, anche se si tratta del vecchio redditometro appli­cabile fino ai redditi del 2008, comporta la nullità dell’atto emesso dall’ufficio. Per la CTR di Milano, sentenza 144/6/2016, depositata il 15 gennaio 2016, deve essere respinto l’appello dell’ufficio che aveva proposto ricorso contro la sentenza emessa dai giudici di primo grado. L’ufficio ha quindi subito una doppia bocciatura, con l’ul­teriore condanna al pagamento delle spese per complessivi 5.000 euro.

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Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).