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Il controllo sintetico è nullo senza contraddittorio

Pubblicato il 24 febbraio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Prima di emettere un accertamento sintetico, basato sul cosiddetto redditometro, l’ufficio deve chiamare il contribuente. La mancata instaurazione del contraddittorio, anche se si tratta del vecchio redditometro appli­cabile fino ai redditi del 2008, comporta la nullità dell’atto emesso dall’ufficio. Per la CTR di Milano, sentenza 144/6/2016, depositata il 15 gennaio 2016, deve essere respinto l’appello dell’ufficio che aveva proposto ricorso contro la sentenza emessa dai giudici di primo grado. L’ufficio ha quindi subito una doppia bocciatura, con l’ul­teriore condanna al pagamento delle spese per complessivi 5.000 euro.

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Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

I soggetti ISA / forfetari che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.Termine e...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...