La stagione dei bilanci dovrà fare i conti anche con i nuovi delitti di false comunicazioni sociali, in vigore dal 14 giugno 2015, già oggetto di ripetuti (e contrastanti) interventi giurisprudenziali. Per l’individuazione della condotta occorre invece distinguere tre ipotesi: società non quotate, società quotate, società non fallibili. La fattispecie, sanzionata con la reclusione da 1 a 5 anni, riguarda la consapevole esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. Per le società non soggette alla disposizioni sul fallimento (nei 3 esercizi antecedenti o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, hanno un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro; debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro) il delitto è procedibile soltanto a querela ed è sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni. Per queste società viene esclusa la rilevanza penale in caso di «lieve entità» che invece per le altre società costituisce un‘attenuante.