Notizia

Quote gonfiate, falso in bilancio

Pubblicato il 24 febbraio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Punibile come falso in bilancio il valore gonfiato delle quote di partecipazioni acquisite. La corte di cassazione (sezione quinta, sentenza dell’8 gennaio 2016, depositata il 22 febbraio 2016) interviene sull’articolo 2621, cod. civ. e riduce l’ambito della non punibilità accordata ai cosiddetti falsi valutativi. Mettere un valore oggettivamen­te difforme dalla realtà sottostante (tradotto iscrivere a bilancio un valore di quote oggettivamente incongruo) non vuol dire fare una «valutazione» (non punibile), ma vuol dire esporre un fatto materiale rilevante non ri­spondente al vero (punibile).

Prossime scadenze

Calendario
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Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
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Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).