Punibile come falso in bilancio il valore gonfiato delle quote di partecipazioni acquisite. La corte di cassazione (sezione quinta, sentenza dell’8 gennaio 2016, depositata il 22 febbraio 2016) interviene sull’articolo 2621, cod. civ. e riduce l’ambito della non punibilità accordata ai cosiddetti falsi valutativi. Mettere un valore oggettivamente difforme dalla realtà sottostante (tradotto iscrivere a bilancio un valore di quote oggettivamente incongruo) non vuol dire fare una «valutazione» (non punibile), ma vuol dire esporre un fatto materiale rilevante non rispondente al vero (punibile).