Le manutenzioni straordinarie su beni di terzi, in locazione, in leasing, in comodato o a noleggio, possono essere considerate «beni materiali strumentali» agevolabili con la maggiorazione degli ammortamenti del 40% ai fini Ires e Irpef (non Irap), se hanno una funzionalità autonoma e sono staccabili dai beni sui quali sono installate, se sono nuovi e se non rientrano tra quelli esclusi dall’incentivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. La conferma arriva anche dalla sentenza della Cassazione n. 16596/2015, secondo la quale spettava l’agevolazione della Tremonti-bis anche alle spese incrementative di un immobile, non di proprietà del contribuente, se contabilizzate in bilancio tra le immobilizzazioni materiali, perché qualificate «come opere aventi una loro autonoma funzionalità ed individualità». È necessario dimostrare che tali beni, al termine del contratto, possono «essere rimossi e utilizzati separatamente dall’investitore», a differenza delle spese incrementative da classificarsi tra le «altre immobilizzazioni immateriali», le quali non costituiscono beni autonomi.