Uno dei motivi principali che spingerà i contribuenti a effettuare l’operazione di trasformazione agevolata da società commerciale a semplice disposta dalla L. 208/2015 consiste nel poter cedere l’immobile trasferito nella società semplice a condizioni di rilevante vantaggio fiscale. Ma dopo la cessione, occorre capire se estinguendo la società e attribuendo ai soci il ricavato della cessione si genera reddito o meno in capo al socio. Per risolvere il problema occorre analizzare il combinato disposto degli articoli 20-bis e 47, comma 7, Tuir. Se la società che si liquida è di persone, come nel caso della società semplice, dato che il reddito da partecipazione non è una vera e propria categoria reddituale, si può certamente dire che il reddito in capo al socio della società di persone che si estingue appartiene alla medesima categoria di quello che si sarebbe prodotto sulla società stessa. In questo senso si è pronunciata l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 47/E/2008. Quindi la categoria reddituale che si produce anche in capo al socio non può che essere quella di un reddito diverso, ma detassato per esplicita previsione normativa. Del resto questa conclusione è stata avallata in un interpello della DRE Lombardia, n. 904/91/2013.