Un soggetto estero può insediarsi in un territorio attraverso una società di diritto locale (subsidiary) oppure in via diretta mediante una stabile organizzazione (branch). Ai fini Iva i servizi intercorrenti fra la casa madre estera e la stabile organizzazione sono fuori dal campo di applicazione con un vantaggio per i soggetti con diritto alla detrazione limitato (banche e assicurazioni) che così evitano di rimanere incisi dell’Iva non detratta. Per quanto riguarda le imposte dirette la disciplina della stabile organizzazione interna è stata rivisitata dall’articolo 7 del decreto internazionalizzazione.
Le novità hanno riguardato:
- il venir meno della forza di attrazione della stabile organizzazione (l’attrazione al reddito d’impresa della stabile organizzazione di componenti che la stessa non ha prodotto);
- la previsione di un rendiconto economico e patrimoniale per il calcolo del reddito della stabile organizzazione sulla base dei principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, a eccezione della quotazione e dell’emissione di strumenti finanziari diffusi;
- l’introduzione del separate entity approach, in forza del quale la stabile organizzazione è considerata un’entità separata e indipendente in virtù delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati e come tale provvista di un fondo di dotazione determinato in base ai criteri Ocse.