Notizia

Fuori campo i servizi tra madre-figlia

Pubblicato il 25 febbraio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Un soggetto estero può insediarsi in un territorio attraverso una società di diritto locale (subsidiary) oppure in via diretta mediante una stabile organizzazione (branch). Ai fini Iva i servizi intercorrenti fra la casa madre estera e la stabile organizzazione sono fuori dal campo di applicazione con un vantaggio per i soggetti con diritto alla detrazione limitato (banche e assicurazioni) che così evitano di rimanere incisi dell’Iva non detratta. Per quanto riguarda le imposte dirette la disciplina della stabile organizzazione interna è stata rivisitata dall’articolo 7 del decreto internazionalizzazione.

Le novità hanno riguardato:
  • il venir meno della forza di attrazione della stabile organizzazione (l’attrazione al reddito d’impresa della stabile organizzazione di componenti che la stessa non ha prodotto);
  • la previsione di un rendiconto economico e patrimoniale per il calcolo del reddito della stabile organizzazione sulla base dei principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, a eccezione della quotazione e dell’emissione di strumenti finanziari diffusi;
  • l’introduzione del separate entity approach, in forza del quale la stabile organizzazione è considerata un’entità separata e indipendente in virtù delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati e come tale provvista di un fondo di dotazione deter­minato in base ai criteri Ocse.

Prossime scadenze

Calendario
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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).