Notizia

Fuori campo i servizi tra madre-figlia

Pubblicato il 25 febbraio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Un soggetto estero può insediarsi in un territorio attraverso una società di diritto locale (subsidiary) oppure in via diretta mediante una stabile organizzazione (branch). Ai fini Iva i servizi intercorrenti fra la casa madre estera e la stabile organizzazione sono fuori dal campo di applicazione con un vantaggio per i soggetti con diritto alla detrazione limitato (banche e assicurazioni) che così evitano di rimanere incisi dell’Iva non detratta. Per quanto riguarda le imposte dirette la disciplina della stabile organizzazione interna è stata rivisitata dall’articolo 7 del decreto internazionalizzazione.

Le novità hanno riguardato:
  • il venir meno della forza di attrazione della stabile organizzazione (l’attrazione al reddito d’impresa della stabile organizzazione di componenti che la stessa non ha prodotto);
  • la previsione di un rendiconto economico e patrimoniale per il calcolo del reddito della stabile organizzazione sulla base dei principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, a eccezione della quotazione e dell’emissione di strumenti finanziari diffusi;
  • l’introduzione del separate entity approach, in forza del quale la stabile organizzazione è considerata un’entità separata e indipendente in virtù delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati e come tale provvista di un fondo di dotazione deter­minato in base ai criteri Ocse.

Prossime scadenze

Calendario
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Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).