Tra i beni ai quali è applicabile la maggiorazione del costo d’acquisto del 40% sul quale applicare l’ammortamento (c.d. super ammortamento) rientrano anche le auto, siano esse strumentali o ad uso promiscuo.
Per quanto riguarda le autovetture ad uso promiscuo si prevede un duplice beneficio:
- possibilità di applicare il super ammortamento;
- maggiorazione del 40% dei limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), del T.U.I.R.
Se si considera l’acquisto di un’autovettura, il cui costo ammonta a 30.000 euro, il beneficio è duplice. Preliminarmente si deve procedere incrementando il costo effettivo del 40%. Quindi la base di partenza è costituita da 42.000 euro. L’ammortamento del cespite avviene applicando un coefficiente del 25 per cento. Sulla quota di ammortamento così calcolata, andrà applicata la percentuale di deducibilità del 20%.
Nel caso proposto, il costo di acquisto dell’autovettura è superiore al limite massimo ammortizzabile. Pertanto, si prenderà a riferimento il limite massimo ammortizzabile incrementato del 40% in ossequio alla previsione normativa, ossia 25.306 €. Sul costo di acquisto si applicherà il coefficiente di ammortamento del 25%, individuando la quota di ammortamento pari ad euro 6.327,00. Su tale quota di ammortamento si calcolerà il limite di deducibilità del 20%, pari ad euro 1.265,00.