Il nexus ratio, ossia il rapporto tra costi «qualificati» e costi totali serviti per lo sviluppo, il mantenimento e lo sfruttamento delle «intellectual property», completa l’istanza di ruling. La determinazione del contributo economico degli intangibili non esaurisce infatti i passaggi necessari al calcolo del beneficio, in quanto il reddito da patent box risulta agevolabile nei limiti in cui i beni immateriali siano stati creati attraverso il sostenimento di spese di ricerca e sviluppo «qualificate». Data la rilevanza del «nexus ratio» ai fini della determinazione del beneficio, è evidente l’importanza di poter definire preventivamente con le entrate quanto meno i criteri di calcolo del rapporto. La definizione del nexus ratio nell’ambito del ruling, peraltro, sembra ostacolata dal tenore letterale del decreto del 30 luglio 2015, per il quale ricadono nell’ambito applicativo dell’accordo solamente la determinazione del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa, ovvero la determinazione dei redditi e delle plusvalenze infragruppo (articolo 12). Anche il provvedimento delle entrate del 1 dicembre 2015 non prevede che il nexus ratio sia ricompreso tra gli effetti dell’accordo, anche se, tra le informazioni obbligatorie da fornire con l’istanza, prevede che sia indicata la «chiara descrizione dell’attività di ricerca e sviluppo svolta e del diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l’accrescimento di valore dei beni».