L’INPS, con la Circolare n. 42/2016, ha fornito istruzioni amministrative e operative in materia di:
- indennità di maternità/paternità, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, per un periodo di astensione di 5 mesi;
- diritto all’indennità di congedo di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti.
Indennità in caso di adozione e affidamenti preadottivi – Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della Legge Delega n. 183 del 2014 (Jobs Act), ha introdotto sostanziali modifiche agli artt. 64 bis e 64 ter del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001) in materia, rispettivamente, di adozione/affidamenti e di “automaticità” delle prestazioni. In particolare, il nuovo art. 64-bis del T.U. stabilisce che: “In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione, un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell'articolo 59, comma 16, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449”. La disposizione in esame – che interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, sia parasubordinati che liberi professionisti - non comporta variazioni sulle tutele già in atto in quanto si limita ad armonizzare, nell’ambito delle disposizioni del T.U. maternità/paternità, il disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 19 novembre 2012, per effetto del quale il periodo indennizzabile per maternità è stato esteso da 3 a 5 mesi.