Non sempre alcune irregolarità commesse in materia di Iva devono condurre alla richiesta di restituzione dell’imposta da parte del fisco. In alcuni casi infatti tali violazioni potrebbero risultare “neutre” fermo restando, ovviamente, gli interessi e le sanzioni. È il caso delle violazioni sul plafond Iva, per le quali l’imposta versata dal contribuente, dopo che ha commesso l’illecito, secondo la giurisprudenza di merito, può essere comunque detratta. Ne consegue così che, fermo restando il termine del biennio dal pagamento, per simili contestazioni, il contribuente può legittimamente detrarre l’imposta pagata. Sebbene nella circolare non sia precisato, è verosimile che in alternativa alla detrazione si possa avanzare una richiesta di rimborso, adeguatamente motivata.