Un tema nuovo riguarda l’applicazione dell’Iva all’uscita di questi beni dalla sfera di impresa. La determinazione della loro base imponibile è infatti ora regolata dall’articolo 13, comma 2, lettera c), legge Iva, nel testo introdotto dalla legge comunitaria 2008, con effetto dal 27 settembre 2009. La disposizione sulla base imponibile può sembrare criptica, in quanto parla del costo di acquisto «determinato nel momento in cui si effettuano tali operazioni» di dismissione. Non si tratta certamente del prezzo al quale il bene potrebbe essere ricomprato quando esce dalla sfera di impresa, in quanto si tratterebbe del valore normale.
«Nel momento» della dismissione significa nella condizione in cui si trova il bene quando lascia l’impresa. Per gli immobili l’ipotesi più ricorrente consiste nell’aggiungere al costo di acquisto quello di eventuali migliorie (non manutenzioni, nemmeno se straordinarie). Ma trattandosi di immobili strumentali non può essere trascurato l’abbattimento per usura. Arriviamo così a uno dei più frequenti problemi per le operazioni che si stanno studiando: quale è la base imponibile Iva per l’estromissione/assegnazione di un immobile riscattato dal leasing? E ai fini del computo del decennio di rettifica della detrazione, occorre fare riferimento all’acquisto del bene da parte della società di leasing o al momento in cui è stato esercitato il riscatto?
Per la base imponibile le soluzioni possono essere il corrispettivo dell’opzione di acquisto; il corrispettivo pagato dalla società di leasing; la somma dei canoni e del corrispettivo dell’opzione di acquisto. La prima ipotesi è quella che meglio risponde alla struttura del contratto ai fini Iva.