Il regime Cfc trova applicazione anche con riguardo a soggetti che detengono il controllo in entità localizzate in Paesi o territori diversi da quelli considerati “paradisiaci” o nella Ue o nello See con i quali esista un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Il regime si applica se si verificano contemporaneamente le due seguenti condizioni: risultino sottoposti a un’imposizione effettiva estera inferiore a più della metà di quella che avrebbero assolto ove residenti in Italia (cosiddetta tax rate test); abbiano conseguito proventi derivanti, per più del 50%, da passive income o da servizi infragruppo (quali, ad esempio, i servizi di contabilità, di tesoreria accentrata o di consulenza – c.d. passive income test). Il regime Cfc si applica, quindi, anche in ipotesi di controllate residenti in Stati membri della Ue o aderenti allo See “collaborativi”, laddove sussistano congiuntamente le due condizioni (comma 8-bis, articolo 167,Tuir) sopra indicate.