Con la Circolare Inps n. 47 del 3 marzo 2016 vengono fornite le istruzioni per la presentazione della domanda di assegno di disoccupazione (ASDI).
L’assegno è una misura assistenziale a carattere sperimentale istituita dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, ed attuata con decreto interministeriale 29 ottobre 2015, pubblicato in G.U. n.13 del 18 gennaio 2016.
L’assegno è riservato ai disoccupati che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- aver fruito della NASpI per la durata massima spettante;
- essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;
- essere componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18, ovvero avere un’età pari o superiore a 55 anni e non avere maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- essere in possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000;
- non avere usufruito dell’ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
- avere sottoscritto, presso i competenti centri per l'impiego, un progetto personalizzato, o patto di servizio, di presa in carico.
L’importo dell’ASDI è pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita e non può essere superiore all’ammontare dell’assegno sociale.
La trasmissione telematica della domanda che potrà essere effettuata tramite tre distinte modalità:
- via web (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS);
- tramite Patronato;
- tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL.