L’istituzione di un fondo patrimoniale configura il reato di fraudolenta sottrazione di beni alla procedura di riscossione coattiva (articolo 11, comma 1, D.Lgs. 74/2000) quando metta in concreto pericolo l’esito favorevole della procedura esattoriale; in particolare, il reato non si configura quando il soggetto che ha istituito il fondo patrimoniale sia titolare di un patrimonio, non vincolato nel fondo patrimoniale, di valore sufficiente a soddisfare la pretesa erariale. Lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 9154/2016