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Immobiliari, stretta sugli sconti

Pubblicato il 10 marzo 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Cambiano le regole per le società immobiliari di gestione ai fini della deducibilità degli interessi passivi su mutui ipotecari. L’articolo 4, comma 4, D.Lgs. 147/2015, infatti, modifica l’articolo 1, comma 36 L. 244/2007 che già prevedeva la deducibilità integrale degli interessi passivi dipendenti da finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione; la nuova norma, tuttavia, definisce in modo più preciso l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina consentendo, con decorrenza dal periodo di imposta 2016, la deducibilità piena alle sole società immobiliari di gestione “passiva”. Ora, destinatarie della norma sono le «società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare», intendendosi per tali «le società il cui valore dell’attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale deli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rap-presentati per almeno i due terzi da canoni di locazione». Pertanto, la deducibilità integrale degli interessi passivi è riservata, in relazione a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, alle società di capitali che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, tali essendo le società per cui ricorrono congiuntamente due condizioni: valore (normale) dell’attivo patrimoniale costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione; ricavi rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o da affitto di azienda il cui valore complessivo è prevalentemente costituito da quello dei fabbricati.

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Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...